Per chi ha la residenza o la sede operativa, per le imprese con sede legale o sede operativa alla data del 21 febbraio nell’area della zona rossa (10 comuni in Lombardia, uno in Veneto) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli da cartella di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli atti che scadono nel periodo tra il 21 febbraio e i 31 marzo 2020
di Cristina Bartelli


Per chi ha la residenza o la sede operativa, per le imprese con sede legale o sede operativa alla data del 21 febbraio nell’area della zona rossa (10 comuni in Lombardia, uno in Veneto) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli da cartella di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli atti che scadono nel periodo tra il 21 febbraio e i 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato . La sospensione opera anche per i sostituti di imposta e per le ritenute alla fonte (stop quindi anche alla nuova disciplina in materia di appalti) . Sono queste alcune indicazioni contenute nel decreto ministeriali firmato da Roberto Gualtieri (si veda ItaliaOggi del 25/2/20) sui primi provvedimenti di sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali.

Il decreto specifica, poi, che adempimenti e versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione, e dunque entro il 30 aprile.

 

Ancora nessun intervento è stato previsto per la zona gialla territorio molto più ampio che comprende la Lombardia. Come anticipato dal viceministro all’economia Antonio Misiani su ItaliaOggi, saranno misure mirate dopo aver ragionato sui dati dell’impatto della quarantena di fatto nella zona gialla. Nel decreto legge allo studio del governo con le misure per le imprese si va da ammortizzatori sociali allo stop dei pagamenti dei mutui allo stop del pagamento delle bollette energetiche epr le imprese.